VIZI DELLA COSA VENDUTA – RESPONSABILITÀ EX ART. 1669 C.C. IN CAPO AL VENDITORE CHE ABBIA ESEGUITO LAVORI DI MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE PRIMA DELLA COMPRAVENDITA
Il venditore che, sotto la propria direzione e controllo, abbia fatto eseguire sull’immobile successivamente alienato opere di ristrutturazione edilizia o interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, ne risponde nei confronti dell’acquirente ai sensi dell’art. 1669 c.c..
Corte di Cassazione – Sezione 2 – Sentenza n. 18891 del 28/07/2017