Si, possiamo rifiutarci di sottoporci all’alcol test, ma la vera domanda è, conviene farlo?!
Di sicuro, il rifiuto agli accertamenti è equiparato dalla legge alla guida in stato di ebbrezza.
Più esattamente il Codice della Strada all’art. 186 prevede tre soglie di gravità e di conseguenza tre livelli di sanzioni.
La prima soglia, non penalmente rilevante, corrisponde ad un tasso alcolemico compreso tra lo 0,51 e 0,8 g/l.
Le altre due invece, sono valutate come penalmente rilevanti.
– la seconda comprende un tasso alcolemico tra lo 0,81 e 1,5 g/l e
– la terza, invece, coincide con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l,
Tornando a noi, secondo il comma 7 del medesimo articolo, chi rifiuta l’alcol test viene punito con la pena massima prevista, quindi, al livello sanzionatorio, corrispondente ad un’ammenda compresa tra 1.500 e 6.000 euro, l’arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente da uno a due anni. in ultimo la confisca del proprio veicolo.
Al fine di valutare ulteriori casi particolari, riportiamo l’ineccepibile raccolta elaborata da La Legge per tutti , che è in grado di chiarire ogni dubbio al riguardo:
Rifiuto di sottoporsi all’alcoltest: condanna
Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici è integrato non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test ma anche laddove il conducente, pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento, attui una condotta ripetutamente ‘elusiva’ del metodo di misurazione del tasso alcolemico.
Rifiuto di sottoporsi ad alcoltest in ospedale e mancanza del consenso informato
In relazione al reato di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, l’utilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico compiuto presso una struttura sanitaria ‘esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria’ non richiede, in presenza dei presupposti di cui all’art. 186, comma 5, c.d.s., uno specifico consenso dell’interessato oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento.
(Cassazione penale sez. IV, 06/06/2018, n.29508)
Rifiuto di sottoporsi ad alcoltest: il giudice può desumere lo stato di ebbrezza?
Lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo può essere accertato con qualsiasi mezzo e, dunque, non unicamente con l’accertamento strumentale. Pertanto, stante la mancata previsione di una prova legale, il giudice può, secondo il proprio libero convincimento, desumere la sussistenza dello stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di alcool non soltanto dagli elementi sintomatici propri dello stato di ebbrezza, ma anche dal rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest.
(Tribunale Roma sez. I, 24/02/2016, n.2937)
Particolare tenuità del fatto: è compatibile con il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest?
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma settimo, Codice della Strada, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato.
(Nella specie, l’automobilista, pur essendosi rifiutato in un primo momento di sottoporsi all’accertamento, aveva, nel volgere di breve tempo, acconsentito all’effettuazione dell’alcoltest, così dimostrando un sia pur tardivo ripensamento rispetto alla iniziale condotta).
(Cassazione penale sez. IV, 30/05/2018, n.40926)
Rifiuto di sottoporsi all’alcoltest in orario notturno: c’è l’aggravante?
All’ipotesi di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici di cui all’art. 186, comma 7, cod. strad. non è applicabile la circostanza aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno prevista dal comma 2-sexies del medesimo art. 186.
(Cassazione penale sez. IV, 27/06/2017, n.36073)
Rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e revoca della patente
Il reato di guida in stato di ebbrezza determina un pericolo per la collettività, mentre quello di rifiuto di sottoporsi al test frappone ostacoli ai controlli. In quest’ottica, dunque, il rifiuto non è un modo per nascondere il proprio stato di ebbrezza. Le due fattispecie (artt. 186, comma 2, lett. c), e 187, comma 7, del codice della strada), infatti, hanno una ratio diversa l’una dall’altra e il legislatore può sanzionarle in modo diverso, secondo la propria discrezionalità.
Dunque, non è illegittimo che scatti la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza e solo la sospensione per chi si rifiuta di sottoporsi ad alcoltest.
Sospensione della patente di guida e confisca del veicolo
In tema di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve disporsi la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di sanzioni amministrative accessorie.
(Cassazione penale sez. IV, 23/05/2018, n.37804)
Avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentate dell’alcolemia, con la richieste di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato opponga un rifiuto all’accertamento.
(Cassazione penale sez. IV, 27/03/2018, n.29081)
Opposizione all’accompagnamento presso l’ufficio o il comando più vicino
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici (art. 186, comma settimo, C.d.S.) non è integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo.
(Cassazione penale sez. IV, 12/07/2017, n.40758)
Alcoltest: è necessario l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore?
Per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento circa la facoltà di farsi assistere da un difensore per l’effettuazione dell’alcoltest non è necessario se il conducente rifiuta l’esame. Pertanto, sostenere che, ove fosse stato reso edotto della facoltà di farsi assistere, su consiglio del difensore l’imputato non avrebbe ricusato l’accertamento – non contestato -, è solo una manifesta congettura, peraltro incompatibile con il precetto di legge, che impone l’avvertimento allorquando debba farsi luogo al test.
(Corte appello Cagliari sez. I, 19/04/2017, n.321)
Rilevazione del tasso alcolemico con etilometro: è sempre valida?
La rilevazione del tasso alcolemico con etilometro è valida anche quando l’apparecchio segnala “volume insufficiente”, ovvero che il guidatore non ha soffiato nel boccaglio abbastanza aria per consentire una misurazione ottimale. A sostenerlo è la Cassazione che rifacendosi al Dm 196/1990, che detta i requisiti di omologazione degli etilometri, chiarisce che la misurazione deve reputarsi corretta ogniqualvolta il display dell’apparecchio indica il valore rilevato.
Di conseguenza, il fatto che sullo schermo appaia anche la scritta “misurazione insufficiente” “prova solo il fatto che la quantità d’aria” soffiata è stata “minore di quella occorrente per una misurazione ottimale”.
La scritta, dunque, va interpretata solo come un “messaggio di servizio” e non come un “inequivocabile messaggio di errore“. Inoltre, afferma la Corte, se si ritenesse non utilizzabile il valore misurato, si dovrebbe configurare il reato di rifiuto del test: “in assenza di patologie che abbiano impedito di effettuare al meglio il test”, dovendo in tal caso trattarsi di un comportamento volontario”.