Prescrizione e notifica via posta – Vale la data di Spedizione o di Consegna?
Quale periodo migliore per affrontare il tema della prescrizione e dei suoi effetti. Infatti, a pochi giorni dall’inizio dell’anno molti cittadini hanno ricevuto vari atti, tra sanzioni amministrative, ICI, Tari, solleciti di pagamento per servizi idrici ecc..
In tutti questi casi è essenziale comprendere qual è l’ultimo giorno “utile” da considerare per verificare il rispetto dei termini: la data in cui il notificante (il Comune, il Prefetto, Equitalia, il fisco, ecc.) ha consegnato l’atto alla posta oppure il giorno in cui tu l’hai ricevuto? La differenza è sostanziale perché, nel secondo caso, il mittente avrà meno tempo per spedire il plico (dovendo anche considerare i tempi di consegna da parte di Poste Italiane) e, dunque, più facile è cadere in un’ipotesi di nullità per decadenza o prescrizione.
Per quanto riguarda la notifica di atti giudiziari, ossia di tutte le raccomandate consegnate dall’ufficiale giudiziario del tribunale, anche attraverso il servizio postale, è stato elaborato il principio della cosiddetta “scissione degli effetti della notificazione” (cit. C. Cost. sent. n. 477/2002): in pratica, non volendosi far ricadere i possibili disguidi postali né sul mittente, né sul destinatario, per il primo i termini si considerano rispettati il giorno in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale per la notifica; per il secondo, invece, i termini decorrono dalla ricezione.
Con riferimento, invece, alle raccomandate inviate per scopi non giudiziali (cosiddetti atti negoziali): si pensi a una comunissima lettera di disdetta da un contratto, al recesso dalla locazione, da un abbonamento alla pay tv, ecc. In questi casi, la Cassazione ha detto che si considera la data di materiale ricevimento della raccomandata da parte del destinatario (Cass. S.U. sent. n. 24822/2015).
In molti si chiedono, però, quale sia il regime da adottare per multe, contravvenzioni e tutti gli atti di irrogazione di sanzioni da parte di autorità amministrative.Tali atti, infatti, avrebbero una natura a metà tra gli atti giudiziari e le comuni raccomandate “private”. Rientrano dunque nel principio della “scissione degli effetti della notifica” oppure in quello secondo cui vale la data di ricevimento della raccomandata?
Il dubbio è venuto a più giudici, tant’è che le sentenze sono state, tra loro, spesso contrastanti. Due, ovviamente, le tesi che si scontreranno: da un lato quella delle pubbliche amministrazioni secondo cui occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricezione da parte del destinatario. Dall’altro lato, quella favorevole ai cittadini, secondo cui la tempestività della contestazione va accertata con riguardo alla data della ricezione da parte dell’incolpato e non della spedizione, “in quanto la contestazione va qualificata come atto recettizio indirizzato all’incolpato per cui il termine può ritenersi utilmente assolto solo quando l’atto è recapitato al destinatario” (fonte https://www.laleggepertutti.it/115543_multe-tasse-e-sanzioni-vale-la-data-di-spedizione-o-di-ricevimento).
Seppur per un ambito di applicazione molto limitato, recentemente, è intervenuta la sentenza n.19143 del 01/08/2017 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda.
In tale occasione, i Giudici di legittimità hanno affermato che: “In tema di sanzioni amministrative, la consegna dell’ordinanza -ingiunzione al servizio postale per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovendosi ritenere che il principio generale – affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale – secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estende all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, perché l’atto produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.”
Tale orientamento, ovviamente, sembra aprire la strada ad un’interpretazione normativa che tuteli il cittadino dai certi comportamenti, decisamente criticabili, posti in essere da molte amministrazioni pubbliche, enti di riscossione ecc. che affidano le proprie richieste di pagamento all’ufficio postale solo qualche giorno prima del fatidico 31 dicembre, alimentando continue incertezze nei singoli contribuenti.
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Foto: condomino.web.com
6 commenti
Ricette bimbi facili · 03/08/2018 alle 17:46
Complimenti scot e Dani ..quest’articolo è fatto veramente bene per completezza e chiarezza. Grazie mille.Baci
annunci personali · 03/12/2018 alle 14:20
Molto buone informazioni in questo blog, vorrei averlo visto prima.
scaccia rosolino · 01/17/2019 alle 17:32
ho mandato una fattura con ricevuta di ritorno; sono agente immobiliare e nella dicitura c’è scritto
” mediazione e prestazione d’opera” quali sono i termini di prescrizione ? la prestazione d’opera si può equiparare a consulenza ?
avv. Antonino Mastrantoni · 01/17/2019 alle 17:51
Lei ha agito nella qualità di professionista ed in questo caso il codice civile applica una prescrizione breve! se vuole informazioni ulteriori circa la possibilità, la convenienza o i costi per tutelare il proprio credito non esiti a contattarmi attraverso l’apposita sezione consulenze online o telefonicamente. distinti saluti
paolino aloisio · 02/13/2019 alle 17:45
ottima analisi esplicita ed efficiente
avv. Antonino Mastrantoni · 03/25/2019 alle 17:24
grazie